Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari Polizia Ammmistrativa e Sociale Protocollo : 557/PAS/U/002657/10179133) Data: 23/02/2018

Oggetto: Licenze ex art. 28 TULPS per la fabbricazione, assemblaggio, raccolta, detenzione e vendita di armi da guerra, di parti di esse e di munizioni ed altri equipaggiamenti destinati alle Forze Armate.
Seguito:
f. n. 559/C. 6063.10100 (16) dal 29.04.1991

Come si è avuto modo di segnalare in altri atti di indirizzo, questo Dipartimento sta producendo una sforzo per aggiornare il quadro delle direttive, adottate nel tempo, finalizzate ad agevolare l'applicazione delle normative concernenti l'esercizio di attività sottoposte allo speciale regime della legislazione di pubblica sicurezza.
Nell'ambito di questa iniziativa, è emersa l'utilità di sottoporre ad una verifica di attualità delle indicazioni recate dalla direttiva del 29 aprile 1991, meglio specificata a seguito, in tema di rilascio e rinnovo dei titoli di polizia richiesti dall'art. 28 TULPS.
Con tale circolare - diramata all'indomani del completamento del quadro attuativo della legge 9 luglio 1990. n. 185 - è stata ribadita la necessità di munirsi della licenza ex art. 28 TULPS da parte degli operatori economici che intendono esercitare le attività di fabbricazione, assemblaggio, raccolta, detenzione e vendita di armi da guerra, di parti di esse, nonché del relativo munizionamento.
In questo contesto, la direttiva - di cui si unisce copia per un pronto riferimento - individua, nei prospetto ad essa allegato, anche la documentazione che il privato deve produrre alla Prefettura - UTG all'atto della presentazione dell'istanza di rilascio, e cioè;

Queste indicazioni erano riferite ad un contesto nel quale il regime di pubblicità riguardante ie imprese venute in essere e le vicende che ne caratterizzavano la vita era ancora assicurato in via transitoria dall'iscrizione presso i predetti Enti camerali.
La situazione è. tuttavia, venuta a modificarsi nel tempo in virtù di una serie di interventi normativi sopravvenuti in questi ultimi anni.
Ci si riferisce, in particolare, all'istituzione del Registro delle imprese, avvenuta per effetto dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. da ultimo modificata con il D. Lgs. n. 25 novembre 2016. n. 219, e dalle discendenti disposizioni regolamentari contenute nel D.P.R. 7 dicembre 1995. n.581.
Il Registro assolve alla funzione di pubblicità prevista dall’art. 2188 c.c., divulgando una serie di informazioni riguardanti non solo la sede dell'impresa, ma anche lo specifico regime di responsabilità patrimoniale, ed i soggetti titolari di poteri di rappresentanza iegale. ivi compresi gli institori e ai procuratori speciali.
La consultazione di tale "albo’' permette, dunque, di acquisire piena ed attuale conoscenza degli elementi informativi che, in base alla circolare del 1991. dovevano essere attestati dal privato, interessato al conseguimento della licenza ex art. 28 TULPS, attraverso la produzione di distinti atti o certificati.
La rilevanza del Registro delle imprese ai fini in argomento deve essere, peraltro, vista alla luce del principio di "decertificazione" dell'azione amministrativa, introdotto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.
L'art. 15 di tale normativa - nel modificare l’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445 - ha. in sostanza, escluso la possibilità per il privato di presentare alla pubblica amministrazione i certificati rilasciati da altri soggetti pubblici, consentendo soltanto la produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà (artt. 46 e 47 del richiamato D.P.R. n. 445/2000).
Le indicazioni recate dalla ripetuta circolare del 1991 vanno, pertanto, attualizzate alla luce delle illustrate modificazioni normative.
In questo senso, si deve ritenere che diversamente da quanto riportato nell’Allegato alla predetta circolare, il privato - all’atto della richiesta di rilascio o rinnovo della licenza ex art. 28 TULPS - non sarà tenuto a produrre alcun certificato o atto in originale, dovendo piuttosto presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazioni, attestante:

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni andranno verificate, a cura delle Prefetture, attraverso l'acquisizione in sede di istruttoria dei certificati di iscrizione al Registro delle imprese.
A questo riguardo, si precisa che gli Uffici e Comandi delle Forze di polizia possono accedere al Registro delle imprese, attraverso il CED Interforze che dispone di collegamenti all'uopo dedicati.
Restano naturalmente fermi gli altri obblighi di presentazione di atti e documenti, da adempiersi comunque nel rispetto del principio di “decertifìcazione”, previsti dalle vigenti normative.
La presente circolare costituisce l'occasione propizia anche per offrire alcune precisazioni in merito all'attenzione che deve essere prestata all'oggetto sociale delle imprese, in particolare di quelle organizzate in forma collettiva.
In effetti, la ricordata circolare del 1991 non è entrata in questo merito; nondimeno, in passato, sono stati rassegnati, in esito a specifici quesiti, orientamenti suscettibili di essere interpretati nel senso di condizionare il rilascio del titolo alla condizione che l'oggetto sociale preveda espressamente la destinazione ad usi militari dei prodotti realizzati.
Al fine di assicurare la massima uniformità dell'azione amministrativa su questo versante, conviene premettere che l'iscrizione nella Camera di commercio all’epoca e l’iscrizione nel Registro delle imprese oggi sono funzionali a fornire all'Autorità di p.s. la certezza dell'esistenza "in vita" dell'impresa. Ciò al fine di evitare non solo che l’autorizzazione non sia inutiliter data, ma che soprattutto possano ingenerarsi coperture per comportamenti illeciti, i cui risvolti sono potenzialmente ancora più gravi in una materia di estrema delicatezza qual è quella della fabbricazione di armi, munizioni ed altro materiale "da guerra”.
Considerazioni diverse sono a farsi relativamente al contenuto dell'oggetto sociale.
Quest'ultimo, nel caso delle imprese collettive, costituisce un elemento del contratto di società che è vincolante solo tra le parti, le quali, nel caso di comportamenti esorbitanti, possono promuovere azioni di responsabilità nei confronti dei soggetti titolari di poteri di amministrazione delle società stesse.
Esso, tuttavia, non costituisce una limitazione della capacità giuridica della società, la quale resta pur sempre illimitata, purché essa si riferisca ad attività lecite, non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume (art. 1343 c.c.).
In altri termini - fatti salvi i profili di responsabilità intra-societari - è ben possibile per un'impresa esercitare anche un'attività economica in rami diversi da quelli indicati nell'oggetto sociale.
Gli indirizzi formulati nel tempo sull'argomento vanno, dunque, letti alla luce di questi presupposti.
Conseguentemente, si deve ritenere che la licenza ex art. 28 TULPS non possa essere denegata per il solo fatto che l'oggetto sociale della società istante non preveda espressamente la destinazione ad usi militari dei prodotti che essa intende produrre o mettere in vendita.
Piuttosto, tale elemento del contratto di società può essere considerato come uno spunto per gli accertamenti che devono essere svolti ai fine di acciaiare resistenza dei presupposti non solo morali, ma anche tecnico-organizzativi richiesti dalla legge per la concessione del titolo di polizia in parola.
A questo proposito, occorre far presente che l'oggetto sociale è di norma formulato in termini ampi e generali, in modo da ricomprendere rami di attività disparati o alla fabbricazione di materiali e mezzi, suscettibili di essere riferiti tanto a beni per uso civile quanto per uso militare.
Posto, dunque, che le previsioni dell'oggetto sociale devono formare oggetto di un'interpretazione volta a ricomprendere tutte le possibili attività economiche riconducibili alle espressioni lessicali utilizzate, eventuali profili da attenzionare potrebbero sussistere in quei casi in cui il medesimo oggetto sociale contempli settori di azione economica in alcun modo attinenti alla tipologia di prodotti indicati nell’art. 28 TULPS.
In una simile eventualità, appare opportuno che, nel corso dell’istruttoria, siano disposte mirate iniziative dirette ad accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-organizzativi imposti dalla legge. Ciò vale, in particolare, per quelle imprese che, nei propri stabilimenti, presentino linee di produzione che. implicando anche la manipolazione degli esplosivi, sono tenute a munirsi, oltre che della licenza ex art. 28. anche dei titoli di cui agli artt. 46 e 47 TULPS, per il cui rilascio sono prescritti specifici requisiti, anche di sicurezza, afferenti proprio all'organizzazione dell’impresa.
Si precisa che il presente atto di indirizzo non si riferisce alla documentazione che deve essere dalle imprese al fine di conseguire l'iscrizione nel Registro Nazionale delle imprese (R.N.I.) di cui all'artt. 44 del Codice dell'ordinamento militare e per ottenere le autorizzazioni all'esportazioni e importazioni di materiale d'armamento di cui alla legge n. 185/1990.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione per l’attuazione delle indicazioni qui formulate.

IL DIRETTORE  DELL'UFFICIO
Gambacurta

Nota:
Circolare corretta; mi ha un po turbato l'uso della parola "attenzionare" che è dialettale siciliana e in Italia è stata introdotta da Di Pietro!


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